STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL
FILO VERDE DEL TENNESE”
Articolo 1 – Costituzione e
Denominazione
Nel rispetto del codice civile e
della legge vigente è costituita l’Associazione culturale
denominata”Il filo verde del Tennese”.
L’attività dell’Associazione
si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base
alle vigenti leggi in materia di associazioni, oltre che in
osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti degli
Enti cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.
L’Associazione ha carattere
volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare
alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento
corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché
all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione può perseguire
i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali.
Articolo 2 - Sede
L’Associazione ha sede a Tenno
(TN) Via Dante Alighieri n. 34. Il trasferimento della sede sociale
non comporta modifica statutaria.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è
illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di
diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale che
intende uniformasi, nello svolgimento della propria attività, ai
principi di democraticità interna e della struttura, di elettività
e gratuità delle cariche associative.
L’Associazione persegue i
seguenti scopi:
1. Promuovere e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
2. Perseguire finalità di
ricerca, divulgazione e didattica riguardo ai temi dell'agricoltura
biologica, dell'alimentazione e degli stili di vita sani, della
valorizzazione del patrimonio naturale, agricolo e storico locale,
delle tradizioni e della cultura gastronomica, nonché di promozione,
valorizzazione e conoscenza dell'arte, della storia, del tempo libero
e di ogni altra forma artistica, letteraria ed espressiva;
3. Promuovere e valorizzare le
ricorrenze e le festività legate alla tradizione del territorio,
promuovere la crescita spirituale delle persone, operare nel campo
del tempo libero, dello sport e della cultura, dello spettacolo e del
turismo;
4. Operare senza fini di lucro e
favorisce e promuove attività rivolte a persone di ogni età e
condizione sociale, quali occasioni per migliorare la qualità della
vita;
5. Finalizzare le proprie
iniziative alla socializzazione e al rapporto solidale;
6. Collaborare con altre realtà
associative, forze sociali ed istituzioni;
7. Promuovere politiche
finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e
spazi che possano favorire l'autorganizzazione sociale e culturale,
come parte integrante del diritto di associazione dei cittadini;
8. Organizzare e gestire mostre,
fiere, eventi, corsi e attività ricreative per il tempo libero;
9. Promuovere la finanza etica,
l'educazione dei consumi, la tutela dei diritti dei consumatori;
10. Promuovere la tutela
ambientale e l'impegno per la difesa degli animali contro ogni forma
di violenza;
11. Organizzare ed erogare
prestazioni e servizi utili per i crescenti bisogni culturali,
ricreativi e sociali degli iscritti, degli aderenti e di tutti i
cittadini.
Sono inoltre attività di
rilevanza dell'Associazione, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali:
- Attività di comunicazione,
informazione, emittenza radiotelevisiva, editoria, nuove tecnologie
dell'informazione e comunicazione, comprese tutte le forme di
comunicazione telematica riservate ai propri iscritti, associati e
affiliati;
- L'organizzazione di viaggi,
escursioni e soggiorni per turismo o per finalità ricreative,
culturali o sociali; la gestione diretta o indiretta di strutture
ricettive classificate come “esercizi complementari” ovvero
“altre strutture ricettive” come aree di sosta per camper, ai
sensi della legge quadro nazionale sul turismo, gestite in forma non
imprenditoriale e riservandone l'uso o i servizi agli iscritti,
associati o partecipanti a organizzazioni affiliate in attuazione
degli scopi istituzionali;
- Le attività di informazione,
formazione e ricerca redatti dall'Associazione e coordinati con i
propri associati e affiliati.
Articolo 5 - Associati
Possono far parte
all’Associazione tutti coloro che facciano domanda, anche verbale,
al Consiglio direttivo, dichiarando:
1) di voler partecipare alla vita
associativa;
2) di voler condividere gli scopi
istituzionali;
3) di accettare, senza riserve,
lo Statuto;
4) di rispettare i regolamenti
interni.
Gli associati si distinguono in:
a) Associati Fondatori;
b) Associati Ordinari;
c) Associati Simpatizzanti;
Sono Associati Fondatori coloro
che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono associati ordinari tutti gli
altri.
Per divenire Associati Ordinari
occorre presentare domanda di ammissione e pagare la quota di
ammissione stabilita. L’esame ed il conseguente accoglimento della
domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli
Associati Ordinari hanno diritto di voto in assemblea e partecipano
attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’associazione.
Sono Associati Simpatizzanti le
persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione,
ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere
detti scopi con contributi in denaro. Il Consiglio Direttivo
stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi,
nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari
versamenti danno diritto; gli associati simpatizzanti hanno diritto a
ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta
dall’associazione; gli associati simpatizzanti non hanno alcun
diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell’associazione. I
loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità.
Fra gli associati, siano essi
fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La
disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte
a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È
esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno
diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni associato ha un voto.
Il numero degli iscritti
all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita
ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di
recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli
associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione,
entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al
volontario le spese effettivamente sostenute.
Articolo 6 - Diritti e doveri
degli associati
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea,
se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare
direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i
quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività
promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi
dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in
qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
- all’osservanza dello
Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli
organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività
preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento
conforme alle finalità dell’associazione.
Articolo 7 - Recesso ed
esclusione degli associati
La qualifica di associato si
perde:
a) per decesso;
b) per recesso, se l’associato
non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai
consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché
sia fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata
dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi:
mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei
pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
Articolo 8 - Quote associative
La quota associativa è stabilita
ogni anno dal Consiglio Direttivo e deve essere versata da ogni
associato in unica soluzione. Le quote sociali sono annuali e hanno
scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
Le quote associative si
distinguono in ordinarie, suppletive e simpatizzanti.
Sono quote associative ordinarie
quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che
costituiscono la quota di iscrizione annuale degli ordinari.
Sono quote associative suppletive
le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di
sopperire al fabbisogno di liquidità.
Sono quote associative
simpatizzanti quelle fissate dal consiglio direttivo annualmente e
che costituiscono la quota di iscrizione annuale dei simpatizzanti.
Le quote associative, stabilite
annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero,
indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato.
L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte
dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa
annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è
avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 9 - Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Organo di controllo,
qualora istituito.
Tutte le cariche sociali sono
conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il
diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e
nell’interesse della Associazione.
Articolo 10 - Assemblea degli
associati
L’assemblea è costituita da
tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il
pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata, in
seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio direttivo ed è
presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal
Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il
Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale
dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al
presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla
stessa.
La convocazione è fatta in via
ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto
contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del
programma proposti dal Consiglio direttivo. L’assemblea deve
essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei
componenti del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo se
previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati
dai regolamenti.
L’avviso di convocazione
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, recante la data della
prima riunione e dell’eventuale seconda riunione può avvenire
mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax
o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio
direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico
nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell’Associazione, in
tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per
l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del
giorno dettagliato.
Le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di
almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di
approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la
loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Ogni socio avente il diritto di
voto può farsi rappresentare per delega da altro socio ordinario ed
ogni socio non può avere più di una delega.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea viene convocata in
seduta straordinaria per deliberare sulle modificazioni dello
Statuto, sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio e su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea
in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati
aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di
almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Le
deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 11- Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri e fino ad un
massimo di cinque nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo
resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere
rieletti.
Se nel corso del triennio vengono
a mancare uno o due consiglieri , subentrano nella carica quelli che
immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni. Ove per
dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri,
il Presidente deve convocare l’assemblea per l’elezione di un
nuovo Consiglio.
Nella prima riunione il Consiglio
Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli
fra i suoi componenti, nomina inoltre anche il segretario tesoriere
scegliendolo sempre tra i soci consiglieri.
Il Consiglio direttivo si
riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto
contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o
impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o
più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria
la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di
parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio
direttivo:
a) accogliere o respingere le
domande di ammissione e di dimissione degli Associati; b) stabilire
le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa
organizzazione;
c) stipulare tutti gli atti e
contratti inerenti l’attività sociale;
d) compilare il rendiconto
contabile;
e) fissare la quota ordinaria di
ammissione ed i relativi termini di pagamento;
f) stabilire eventuali quote
suppletive;
g) eleggere il Presidente del
Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
h) nominare comitati o
commissioni interne;
i) gestire l’ordinaria
amministrazione; curare l’esecuzione delle deliberazioni
assembleari; assumere personale dipendente, stipulare contratti di
collaborazione; conferire mandati a professionisti;
l) aprire rapporti con istituti
di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione;
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere
contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
m) redigere il regolamento al
fine della gestione interna.
Articolo
12 - Attribuzioni del Presidente
Il Presidente, per delega del
Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione in ogni evenienza .
In caso di impedimento o di assenza , le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la
rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente può rilasciare
procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del
Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.
Articolo
13 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
Articolo 14 - Il Segretario
Al segretario competono i
seguenti compiti:
a) ha la responsabilità della
tenuta dei libri sociali;
b) effettua e riscuote i
pagamenti;
c) redige il verbale delle
adunanze del Consiglio Direttivo;
d) aiuta e coadiuva il Presidente
nello svolgimento delle sue funzioni.
Tutto quanto concerne i
precedenti punti deve essere sottoposto all’approvazione da parte
del Presedente.
Articolo 15 - Organo di
controllo
Qualora l’assemblea degli
associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon
funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con
funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo
potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori
dei Conti, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda
delle necessità e delle dimensioni dell’associazione.
Se nominato, il Collegio è
composto da tre membri scelti dall’assemblea degli associati tra
coloro che siano in possesso di comprovata moralità e preparazione
professionale in materia contabile e fiscale e dura in carica per tre
anni. Il revisore contabile è nominato dall’assemblea degli
associati, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
All’organo di controllo è
affidato il controllo della contabilità e della gestione
amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione
amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria
dell’associazione sia correttamente impostata al fine del
raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al
dettato legislativo. L’organo di controllo si riunisce
periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché
tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente;
per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto
nell’apposito libro.
Articolo
16 - Rendiconto economico finanziario
Gli esercizi sociali si chiudono
al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto
apposito rendiconto economico e finanziario dal quale devono
risultare, con chiarezza, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’Associazione.
Entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre
all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico e
finanziario relativo all’attività complessivamente svolta
nell’esercizio precedente.
Articolo 17 - Fondo comune
Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione
degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo
di versamento al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed
immobili appartenenti alla Associazione.
c) dai contributi degli associati
e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici o privati;
d) da ogni altra entrata che
concorra ad incrementare il fondo comune.
Il Fondo comune non è mai
ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione ne
all’atto del suo scioglimento.
Articolo
18 - Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di
distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla
legge.
Gli eventuali avanzi di gestione,
che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono
essere reinvestiti nell’ambito delle attività istituzionali
statutariamente previste.
Articolo
19 - Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica dello
Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi
o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono
approvate dall’assemblea in sede straordinaria.
Articolo
20 - Scioglimento
L’assemblea straordinaria
delibera sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione
dell’Associazione. L’assemblea è validamente costituita e
delibera con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad
altra associazione con finalità analoghe.
Articolo
21 - Clausola Compromissoria
I soci si impegnano a non adire
le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con
l’associazione, ma di sottoporle all’insindacabile giudizio di un
Collegio Arbitrale composto da tre arbitri , due dei quali nominati
dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri
designati.
La parte che vorrà sottoporre la
questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà
all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il
termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante
la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro. L’altra
parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal
ricevimento della raccomandata di cui sopra.
Articolo
22 - Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel
presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi
vigenti in materia di associazioni.
Tenno, 24gennaio 2016
Il Presidente
Bebber Paolo