Statuto associazione

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL FILO VERDE DEL TENNESE”

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione
Nel rispetto del codice civile e della legge vigente è costituita l’Associazione culturale denominata”Il filo verde del Tennese”.
L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali.

Articolo 2 - Sede
L’Associazione ha sede a Tenno (TN) Via Dante Alighieri n. 34. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale che intende uniformasi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative.
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
1. Promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
2. Perseguire finalità di ricerca, divulgazione e didattica riguardo ai temi dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione e degli stili di vita sani, della valorizzazione del patrimonio naturale, agricolo e storico locale, delle tradizioni e della cultura gastronomica, nonché di promozione, valorizzazione e conoscenza dell'arte, della storia, del tempo libero e di ogni altra forma artistica, letteraria ed espressiva;
3. Promuovere e valorizzare le ricorrenze e le festività legate alla tradizione del territorio, promuovere la crescita spirituale delle persone, operare nel campo del tempo libero, dello sport e della cultura, dello spettacolo e del turismo;
4. Operare senza fini di lucro e favorisce e promuove attività rivolte a persone di ogni età e condizione sociale, quali occasioni per migliorare la qualità della vita;
5. Finalizzare le proprie iniziative alla socializzazione e al rapporto solidale;
6. Collaborare con altre realtà associative, forze sociali ed istituzioni;
7. Promuovere politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione sociale e culturale, come parte integrante del diritto di associazione dei cittadini;
8. Organizzare e gestire mostre, fiere, eventi, corsi e attività ricreative per il tempo libero;
9. Promuovere la finanza etica, l'educazione dei consumi, la tutela dei diritti dei consumatori;
10. Promuovere la tutela ambientale e l'impegno per la difesa degli animali contro ogni forma di violenza;
11. Organizzare ed erogare prestazioni e servizi utili per i crescenti bisogni culturali, ricreativi e sociali degli iscritti, degli aderenti e di tutti i cittadini.

Sono inoltre attività di rilevanza dell'Associazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali:
- Attività di comunicazione, informazione, emittenza radiotelevisiva, editoria, nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, comprese tutte le forme di comunicazione telematica riservate ai propri iscritti, associati e affiliati;
- L'organizzazione di viaggi, escursioni e soggiorni per turismo o per finalità ricreative, culturali o sociali; la gestione diretta o indiretta di strutture ricettive classificate come “esercizi complementari” ovvero “altre strutture ricettive” come aree di sosta per camper, ai sensi della legge quadro nazionale sul turismo, gestite in forma non imprenditoriale e riservandone l'uso o i servizi agli iscritti, associati o partecipanti a organizzazioni affiliate in attuazione degli scopi istituzionali;
- Le attività di informazione, formazione e ricerca redatti dall'Associazione e coordinati con i propri associati e affiliati.

Articolo 5 - Associati
Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda, anche verbale, al Consiglio direttivo, dichiarando:
1) di voler partecipare alla vita associativa;
2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in:
a) Associati Fondatori;
b) Associati Ordinari;
c) Associati Simpatizzanti;

Sono Associati Fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono associati ordinari tutti gli altri.
Per divenire Associati Ordinari occorre presentare domanda di ammissione e pagare la quota di ammissione stabilita. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in assemblea e partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’associazione.

Sono Associati Simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari versamenti danno diritto; gli associati simpatizzanti hanno diritto a ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’associazione; gli associati simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell’associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:
- all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Articolo 7 - Recesso ed esclusione degli associati
La qualifica di associato si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Articolo 8 - Quote associative
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e deve essere versata da ogni associato in unica soluzione. Le quote sociali sono annuali e hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
Le quote associative si distinguono in ordinarie, suppletive e simpatizzanti.
Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale degli ordinari.
Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.
Sono quote associative simpatizzanti quelle fissate dal consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale dei simpatizzanti.
Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9 - Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Organo di controllo, qualora istituito.
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione.

Articolo 10 - Assemblea degli associati
L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo. L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell’Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Ogni socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio ordinario ed ogni socio non può avere più di una delega.
Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea viene convocata in seduta straordinaria per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11- Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri e fino ad un massimo di cinque nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o due consiglieri , subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni. Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente deve convocare l’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, nomina inoltre anche il segretario tesoriere scegliendolo sempre tra i soci consiglieri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati; b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
d) compilare il rendiconto contabile;
e) fissare la quota ordinaria di ammissione ed i relativi termini di pagamento;
f) stabilire eventuali quote suppletive;
g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
h) nominare comitati o commissioni interne;
i) gestire l’ordinaria amministrazione; curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
l) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
m) redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Articolo 12 - Attribuzioni del Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione in ogni evenienza . In caso di impedimento o di assenza , le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Articolo 13 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Articolo 14 - Il Segretario
Al segretario competono i seguenti compiti:
a) ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali;
b) effettua e riscuote i pagamenti;
c) redige il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo;
d) aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Tutto quanto concerne i precedenti punti deve essere sottoposto all’approvazione da parte del Presedente.

Articolo 15 - Organo di controllo
Qualora l’assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione.
Se nominato, il Collegio è composto da tre membri scelti dall’assemblea degli associati tra coloro che siano in possesso di comprovata moralità e preparazione professionale in materia contabile e fiscale e dura in carica per tre anni. Il revisore contabile è nominato dall’assemblea degli associati, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito libro.

Articolo 16 - Rendiconto economico finanziario
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto economico e finanziario dal quale devono risultare, con chiarezza, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.

Articolo 17 - Fondo comune
Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione.
c) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici o privati;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Il Fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione ne all’atto del suo scioglimento.

Articolo 18 - Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 19 - Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.

Articolo 20 - Scioglimento
L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione. L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Articolo 21 - Clausola Compromissoria
I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l’associazione, ma di sottoporle all’insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri , due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Articolo 22 - Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.


Tenno, 24gennaio 2016


Il Presidente

Bebber Paolo